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Sì al "pacchetto sicurezza": dalla FIGC linea durissima

Troppe violenze agli arbitri: ecco le pene

ROMA - Il Consiglio Federale ha approvato l’intero pacchetto di proposte presentato dall’AIA sul tema della violenza aglI arbitri dilettanti e giovanili. Vengono introdotti: l’inasprimento delle sanzioni per condotte violente, nuove modalità di impugnazione dei provvedimenti della giustizia sportiva, prevedendo che anche il Presidente dell’AIA possa farne richiesta al Presidente Federale, la possibilità per l’AIA di costituirsi parte civile nei procedimenti penali conseguenti agli atti di violenza.

Di seguito si riporta il testo della deliberazione approvata:

NUOVE SANZIONI PER CONDOTTE VIOLENTE - Le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza per il numero delle partite casalinghe. Dette somme saranno destinate alle spese arbitrali.

La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:

a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore;

b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società;

c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all’art. 1, comma 5, del C.G.S.;

d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori;

e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, del C.G.S..

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento. In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva. I costi medi gara potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.

NUOVE MODALITÀ DI IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDMENTI DISCIPLINARI - Su ricorso del Presidente Federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nonché per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell’AIA. Il Presidente Federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici Sportivi nazionali e territoriali, dal Tribunale Federale a livello territoriale, dalla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e dal Tribunale Federale a livello nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente Federale può proporre ricorso alla Corte Federale di appello entro 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.

COSTITUZIONE PARTE CIVILE AIA - Prevedere che l’AIA si costituisca parte civile nei procedimenti penali riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.

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