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DA NON PERDERE. L'approfondimento regolamentare di SoloLecce.it. COSA RISCHIANO MILAN E INTER con i guai con le loro curve

Ecco i 2 profili, nella nostra scheda: quello penale e quello sportivo

MILANO - Che cosa rischiano Milan e Inter a seguito della “bomba” giudiziaria esplosa ieri su ordine della Procura di Milano nelle curve delle 2 squadre? Cerchiamo di capirlo.

Ad essere scoperchiata è stata una certa promiscuità di traffici all'interno del mondo del tifo, con presunte pressioni dirette a calciatori e allenatori (su Skriniar e Inzaghi) o, addirittura, per indirizzare le scelte societarie su un tecnico rispetto a un altro (nel caso di Conte, malvisto dall'ambiente milanista per i suoi trascorsi, almeno secondo quanto emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche che corredano l'indagine).

Partiamo con l'analisi dell'aspetto penale della vicenda.

Né Milan né Inter risultano indagate, nei loro confronti gli inquirenti hanno avviato il cosiddetto “procedimento di prevenzione”, un istituto giuridico che non ha scopo repressivo ma incoraggia le società a un auto-risanamento interno, a “ripulirsi” da queste contaminazioni e dai contatti anomali, eliminando subito rapporti con terzi per la gestione di biglietti, aree a parcheggio dello stadio, eccetera.

Un percorso obbligatorio, senza alternative per Milan e Inter: se la Procura della Repubblica di Milano non ritenesse questo “procedimento di prevenzione” portato a buon fine può mandare i club in amministrazione giudiziaria, è nei poteri del giudice nel caso specifico.

Dal punto di vista strettamente sportivo gli atti non coperti da segreto d'indagine sono stati già chiesti dal Procuratore Federale Chiné, chiamato nei prossimi giorni a verificare se ci sono condotte rilevanti per l'ordinamento sportivo.

Fatto molto probabile, questo, perché il comma 10 dell'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva sulla prevenzione di fatti violenti prende in esame proprio questa situazione: “ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Dette convenzioni devono essere validate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e autorizzate dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria (SLO)”.

In caso di violazioni di questo comma del Codice di Giustizia Sportiva si prevedono squalifiche e inibizioni per i singoli responsabili e una ammenda per le società, che in A può salire sino ad un massimo di 20mila Euro.

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