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CASERTANA SUBDOLA: così punta al 3-0 a tavolino. Ecco il Codice di Giustizia Sportiva

Siamo subito andati a consultare la normativa federale

LECCE - Articolo 17, brutto numero..., come sempre. Siamo andati subito a verificare cosa dice la normativa di giustizia sportiva in materia di sanzioni inerenti lo sviluppo della gara errato o per dolo o per casualità da parte di una società.

E' indubbio, infatti, che il Lecce non abbia certamente fatto apposta ad inserire l'assistente di parte Giovanni Fasano (il magazziniere) con la consapevolezza che potesse incidere sull'andamento della partita, ma la Casertana punta tutto su un cavillo abbastanza capzioso, ossia il fatto che per la giurisprudenza sportiva gli assistenti "di parte" siano assistenti a tutti gli effetti e facciano parte della terna arbitrale seppur senza nessun potere decisionale o discrezionale, ma come orpello formale alla gara. Un orpello comunque imprescindibile, perchè senza di loro la gara non è regolare. E ovviamente anche la loro posizione, deve essere altrettanto regolare.

Tutto si gioca appunto su questo: il Giudice Sportivo sarà chiamato a definire se la posizione del magazziniere del Lecce (non un tesserato, ma un collaboratore societario) sia stata regolare o meno per avere quella bandierina in mano. Un'interpretazione che la Casertana vuole utilizzare a proprio favore, incurante del risultato sportivo e dell'etica sportiva.

Ecco in base a quale articolo del Codice di Giustizia Sportiva:

"La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che: (comma b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo" (Codice di Giustizia Sportiva, articolo 17, commi 1-5, b).

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